L'antiriciclaggio chiede l'identità del fiduciante
Pubblicato il 18 aprile 2009
In risposta ad un quesito sollevato dal Consiglio nazionale del Notariato in materia di fiduciarie, il ministero dell'Economia, con nota del 9 aprile 2009 concordata con Uif e Banca d'Italia, ha chiarito che il professionista deve rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela sia nei confronti della fiduciaria, interessata all'atto notarile, che nei confronti del fiduciante, titolare effettivo. Nel caso, poi, in cui il notaio abbia difficoltà nell'identificare il fiduciante, titolare effettivo, il decreto istituisce per il professionista l'obbligo di astensione dall'operazione.
Con altra nota dell'8 aprile scorso, lo stesso ministero ha risposto al Consiglio ammettendo la possibilità per il notaio di ricevere il pagamento di cambiali e assegni a lui consegnati per elevazione dell'eventuale protesto in denaro contante e in misura pari o superiore al limite di 12.500 euro. In questo caso, spiega il ministero, il professionista deve essere considerato come un mandatario della banca che ha richiesto l'elevazione del protesto. Infine, circa la possibilità di regolare in contante frazioni di pagamento d'importo inferiore al limite di 12.500 euro quando l'importo complessivo del pagamento è pari o superiore a questo importo, la nota precisa che il divieto riguarda il trasferimento in un'unica soluzione mentre non esiste violazione quando il trasferimento, nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome.