L'amministrazione di sostegno non scrimina il falso avvocato

Pubblicato il 15 settembre 2015

Con sentenza n. 36942 depositata il 14 settembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, avverso la pronuncia di condanna per molteplici reati, tra cui falso materiale in atto pubblico, truffa continuata ed esercizio abusivo della professione forense.

A propria discolpa, il falso avvocato adduceva il proprio stato di incapacità psichica, essendo egli sottoposto da alcuni anni all'istituto dell'amministrazione di sostegno ed essendo stato assolto per altri reati commessi anni addietro, in quanto "persona non imputabile".

Nel respingere la censura, la Cassazione ha chiarito come l'amministrazione di sostegno non postuli indefettibilmente l'esistenza di una menomazione psichica, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 404 c.c., anche una mera infermità fisica.

Invocare l'istituto quale scriminante per la commissione di reati, non implica pertanto che la persona sottoposta sia affetta da deficit psichico, soprattutto nel caso di specie, ove le condotte addebitate sono connotate da un tale livello di callidità, che contrasta assolutamente con la menomazione mentale sostenuta dal ricorrente.

Anche la pregressa assoluzione da altri fatti per assenza di imputabilità, infine – a detta della Corte – non è suscettibile di influenzare il giudizio su quelli oggetto della presente procedimento.  

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