L'amministratore di condominio non può trattenere le somme
Pubblicato il 05 luglio 2010
Per i giudici del Tribunale di Milano – sentenza n. 247 del 2010 – l'amministratore di condominio, quale mandatario, non può trattenere le somme di proprietà del condominio a titolo di liquidazione dei compensi di cui ha diritto, avendo, per contro, il dovere, ai sensi dell'articolo 1713 del Codice civile, di rendere conto al mandante del suo operato e di rimettergli anche tutto ciò che ha ricevuto a causa dell'incarico. Una diversa condotta dell'amministratore potrebbe configurare, in caso di prova del dolo specifico richiesto, anche il reato di appropriazione indebita punito ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.