L’alterazione dello stato civile del bimbo non porta automaticamente alla perdita della podestà
Pubblicato il 27 febbraio 2012
La Corte costituzionale, con la
sentenza n. 31 del 23 febbraio 2012, ha dichiarato illegittimo l’articolo 569 del Codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui all’articolo 567, secondo comma, del Codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale; secondo la Corte, in particolare, in questo modo verrebbe preclusa la possibilità che il giudice valuti l’interesse del minore nel caso concreto.
Dall’automatismo della norma censurata deriverebbe la violazione del principio di ragionevolezza. Il delitto di cui all’articolo sopra citato, infatti, diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori,
“non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali, tale da indurre a ravvisare sempre l’inidoneità del genitore all’esercizio della potestà genitoriale”.