L’articolo 1, comma 4, del Dl 2/2006, per il quale l’Inps ha emanato la circolare applicativa n. 57/2006, afferma che dal 1° gennaio 2006 i contributi previdenziali per i lavoratori agricoli diventeranno più “sostanziosi”. In pratica, dalla data indicata, la retribuzione da assumere quale base del calcolo contributivo non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli (si veda a tal proposito anche l’Edicola del 18.04.2006, nello specifico: ItaliaOggi, p. 41 – Contributi agricoli più cari – Cirioli). Inoltre, secondo l’Inps – in attesa della decisione del ministero del Lavoro – per l’effetto combinato dei commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 81/2006, sembrerebbe che la retribuzione “contrattuale” sia stata estesa, oltre che agli operai a tempo determinato, anche agli “assimilati” e cioè agli “equiparati” (art. . 334/1968) ovvero “i piccoli coloni, i compartecipanti familiari e i compartecipanti individuali”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".