Il Tar Lazio, sezione II-ter, con sentenza n. 10991 del 9 novembre 2009, ha fissato alcuni punti fermi riguardanti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in materia di gare di appalto.
Tra le tesi esistenti in giurisprudenza, i giudici amministrativi laziali abbracciano quella che considera l’atto di aggiudicazione provvisoria come impegnativo solo per la società aggiudicataria e non per l'amministrazione che ha indetto l’appalto. Con l’aggiudicazione provvisoria, prosegue il Tar, ci si trova ancora nella fase di scelta del contraente tanto che l’amministrazione è chiamata ad effettuare ancora una valutazione di opportunità dell'offerta che presuppone un'attività di verifica in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza; qualora l’esito sia negativo è legittimo procedere all'annullamento della gara.
In definitiva, “l'aggiudicazione provvisoria è, pertanto, un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario” ed inoltre “l'amministrazione può provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, in via implicita e senza obbligo di motivazione, se l'intervento in autotutela è basato su una valutazione di convenienza”.
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