L’Agenzia spiega lo scudo

Pubblicato il 11 ottobre 2009 Arrivano, con la circolare 43 del 10 ottobre 2009, le istruzioni operative dell’agenzia delle Entrate sull’emersione di attività detenute all’estero. La copiosa circolare dei chiarimenti abbraccia termini, obblighi dei soggetti coinvolti, liste bianche, esclusi e aventi diritto e quant’altro riguardi lo scudo fiscale. Di seguito alcune tra le precisazioni più attese.


Liechtenstein, Svizzera, Montecarlo e San Marino sono fuori dalla white list. Pertanto, non sarà possibile regolarizzare (mantenendole all’estero) le attività detenute illecitamente in tali Paesi. Il rimpatrio è l’unica possibilità che rimane. La lista bianca elenca 36 Paesi che consentono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa. Tra questi sono inclusi la Norvegia e l’Islanda. L’elenco completo è fornito in allegato al documento.

Nessuna inversione dell’onere della prova, introdotta dall’articolo 12 del Dl 78/2009, per chi aderisce allo scudo.

Il termine della sanatoria rimane fissato al 15 dicembre 2009: per smobilizzazioni complesse è previsto un periodo breve di sforamento, purché sia pagata entro il 15 dicembre la sanzione del 5%.

Se l’emersione viene effettuata dal dominus di una società di capitali la dichiarazione riservata non può essere utilizzata per l'avvio di un accertamento o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'impresa. Dunque, l’ombrello dello scudo protegge anche i soggetti che possono essere ricondotti al dominus.

Quanto alle attività detenute all'estero attraverso il trust, l’Agenzia distingue tra trust fittiziamente interposti e trust reali. È fittiziamente interposto il trust irrevocabile, nel quale il trustee è di fatto privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al trust che risultano invece esercitati dai beneficiari. In tal caso può scudare solo il soggetto (disponente o beneficiario) che è l’effettivo possessore dei beni.

Resta confermato che gli intermediari:

- hanno l'obbligo di segnalare le operazioni sospette nei casi in cui gli stessi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che l’attività che si intende scudare è frutto di reati diversi da quelli per i quali l'adesione alla sanatoria determina la causa di non punibilità;

- non hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria dati e notizie su conti di deposito su cui approdano denaro e attività finanziarie rimpatriate.
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