di Cassazione – sentenza 11073, depositata il 12 maggio 2006 – afferma che la locazione di un bene immobile da parte di una società che ha per attività principale quella di costruzione e appalti di fabbricati debba essere considerata, ai fini Iva, come attività d’impresa e non accessoria. Conseguentemente, l’operazione (avvenuta in esenzione d’imposta) comporta una riduzione percentuale dell’ammontare detraibile dell’Iva, soggiacendo alle regole del pro-rata di indetraibilità.
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