Una società di leasing, cambiata la denominazione, ha subito una variazione dell’intestazione di numerosi veicoli. In conseguenza, ha provveduto a versare l’addizionale provinciale di trascrizione. In seguito, essa ha chiesto il rimborso dell’addizionale versata, ritenendo che la fusione per incorporazione non determini un passaggio di proprietà dei mezzi dalla società incorporata a quella incorporante, ma più semplicemente un trasferimento. tributaria regionale della Liguria - sentenza 69/7/06 del 6 maggio 2006 – decide in favore della società, affermando che nell’ipotesi sopradescritta di fusione per incorporazione l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione non debba essere versata una seconda volta (articolo 56, comma 6, Dlgs 446/97 come modificato dall’articolo 33, comma 11, della legge 388/2000, Finanziaria 2001).
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