L’Ace spiegata dall'Irdcec
Pubblicato il 02 aprile 2012
L’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili analizza, con la circolare
28 del 29 marzo 2012, l’agevolazione ex articolo 1 del Dl
201/2011 - legge
214/2011 - denominata “Aiuto alla Crescita Economica” (ACE), disciplinata dal
DM 14 marzo 2012. Nello specifico si mettono in luce le criticità e si spiega come sfruttare il beneficio sul capitale aziendale in sede di Unico 2012.
Una precisazione del decreto attuativo riguarda la tempistica dell’agevolazione che consiste nella deduzione del 3% per le società che ricapitalizzano. Per l’ottenimento del bonus rilevano – articolo 5, comma 2, lettera a), del DM citato – i conferimenti in denaro fatti in seguito a una delibera di aumento di capitale “assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, mentre, non rilevano i conferimenti circa gli aumenti di capitale deliberati o sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed eseguiti dopo. In merito, l’Istituto cita la circolare
53/E del 2009 sul bonus capitalizzazione (per le società di capitali gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all'iscrizione della deliberazione di aumento nel Registro imprese), ritenendo che non ci siano motivi per non ritenere rilevante la data di perfezionamento dell’aumento di capitale. Pertanto, sostiene l'Irdcec:
- gli aumenti delle società di capitali sono perfezionati alla data d’iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle imprese o, se la delibera prevede un termine per la sottoscrizione, alla data in cui gli amministratori depositano per l’iscrizione nel Registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito;
- gli aumenti delle società di persone, il riferimento è alla data di iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di aumento del capitale, trattandosi di una modificazione dell’atto costitutivo.
Sulle società non operative, sempre alla luce di quanto affermato nella citata circolare sul bonus capitalizzazioni, si ritiene che l'agevolazione debba spettare anche alle cosiddette società di comodo, poiché il reddito minimo presunto, da mettere in relazione con il reddito effettivo, è da considerare al netto dell'Ace. La regola è confermata dal rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del modello Unico 2012 SP, in cui appare una casella in cui esporre la quota Ace determinata in capo alla società (dal rigo RS 45 colonna 7), e dalle istruzioni in cui si spiega che questo importo va portato in diminuzione del reddito minimo presunto della società di comodo.
Capitoli della disamina sono focalizzati su consolidato, disposizioni antielusive (si applica comunque la disciplina che, secondo la circolare è da scongiurare attraverso interpello, ex comma 8 dell'articolo 37-bis del Dpr 600/73, anche se coinvolti paesi black list), controllate estere e quant’altro.