Niente cambiamenti di rotta dopo la pace con il Fisco. Al contribuente che ha definito le pendenze con l'Amministrazione finanziaria attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del decreto legislativo n. 218/1997, è inibito, successivamente, presentare istanza di rimborso per riavere quanto versato a titolo di adesione.
Lo ha chiaramente ribadito la Corte di cassazione, a mezzo di sentenza n. 20732 del 6 ottobre scorso, sottolineando come con il versamento della prima rata e la dazione di garanzia avviene il perfezionamento della definizione dell'accertamento. Successivamente la norma non ammette impugnazioni, modifiche od integrazioni dell'adesione.
Pertanto le somme versate, in misura ridotta, per aderire al concordato non possono essere oggetto di istanza di rimborso da parte del contribuente.
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