Il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento degli acconti e molti contribuenti fanno le prime valutazioni di convenienza, domandandosi fino a che punto possono essere confermati i redditi presi a riferimento per il calcolo. L’acconto obbliga a versare un importo pari al 40% del 100% per i soggetti Ires (99% per i soggetti Irpef) delle imposte relative all’anno precedente, se si sceglie il metodo storico. Se non si versa entro il 16 giugno, si potrà rinviare il pagamento al 16 luglio, ma con la maggiorazione dello 0,4%. Nell’effettuare il conteggio occorre, però, ricalcolare il reddito 2008 quale sarebbe emerso se si fosse applicata la normativa 2009, che ha visto delle novità soprattutto nelle spese per alberghi e ristoranti, deducibili per il solo 75% a partire dal 1° gennaio scorso, e nell’ammortamento dei beni nuovi. Nel caso in cui il contribuente adotti il metodo previsionale, invece, può ridurre l’importo da versare, facendo una valutazione dei redditi presunti in formazione nel corso dell’esercizio. È, poi, possibile rateizzare i versamenti fino ad un massimo di sei rate, ciascuna in scadenza a metà mese, da giugno a novembre. Il rischio più grande per le imprese è quello di sottostimare il reddito e, così, incorrere nelle sanzioni.
In base alle nuove disposizioni contenute nel decreto anticrisi (n. 185/08), i contribuenti che si apprestano a versare saldo e primo acconto possono avvalersi del ravvedimento operoso. In tal caso, sarà possibile regolarizzare le violazioni entro i termini di presentazione della dichiarazione successiva (generalmente 30 settembre 2010) con la sanzione ridotta del 3% oltre agli interessi. La sanzione ridotta del 3% opera per le imposte che vengono determinate e non versate e non, invece, per le violazioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione. In questi ultimi casi, la sanzione edittale va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, per cui il ravvedimento comporta il pagamento della sanzione del 10%. La possibilità di ricorrere al ravvedimento con la sanzione ridotta del 3% (2,5% se l’infrazione viene regolarizzata entro 30 giorni) potrà essere utilizzata anche per adeguarsi ai risultati di Gerico. Nel caso in cui il contribuente non si adegui a Gerico e non trovi l’accordo in contraddittorio, l’Ufficio irroga la sanzione per infedele dichiarazione.
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