L’articolo 34-quinques del Dl 4/06, convertito nella legge 80/06, fissa i nuovi termini brevi da rispettare per le denunce catastali. Secondo il disposto di legge, infatti, dal 12 marzo i fabbricati nuovi o che hanno subito interventi vanno denunciati al Catasto entro 30 giorni. Il termine parte dal momento in cui l’immobile è divenuto agibile o utilizzato oppure sono state completate le variazioni. L’obbligo di presentare dichiarazioni in Catasto riguarda anche le unità che si sono trasformate da esenti a soggette ad imposta; di conseguenza, il mancato rispetto del termine fa scattare una multa. Al fine di facilitare l’individuazione di tutte quelle unità urbane sconosciute al Fisco o che hanno subito variazioni edilizie tali da comportare una modifica della rendita si auspica una cooperazione tra agenzia del Territorio e Comuni. La cooperazione è richiesta anche per fare rispettare il termine della denuncia e per migliorare l’efficacia dei controlli anche sulle rendite proposte. I Comuni, in virtù anche di quanto sancito nei commi 336 e 337 dell’articolo unico della Finanziaria 2005, hanno tutto l’interesse a fare emergere non solo gli immobili non dichiarati (segnalandoli direttamente all’Agenzia), ma anche le situazioni di incoerenza dei classamenti per recuperare l’evasione fiscale. Dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale possono, infatti, partire effetti fiscali diversi che vanno ad incidere direttamente sull’Ici, sull’imposta di registro e sulle imposte sui redditi. Infatti, mentre prima gli effetti fiscali sulle rendite partivano dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, con l’articolo 34-quinques del Dl 4/06 si anticipa il momento di efficacia della rendita alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.
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