La verifica della responsabilità degli organi societari è affare di tutti

Pubblicato il 27 luglio 2012 I giudici di legittimità - Prima sezione civile, sentenza n. 13279 del 26 luglio 2012 – respingono che lo statuto sociale possa modificare le regole per l'innesco dell'azione di responsabilità verso i sindaci. Non può poiché l’autonomia dei soci nel regolamentare le norme di funzionamento degli organi deve arrestarsi dinnanzi alla tutela di beni giuridici più importanti, quali sono l'integrità del patrimonio aziendale e l'affidamento dei terzi che vengono in contatto con l'ente, agevolando l'indagine sulle responsabilità degli amministratori e degli organi di vigilanza.

Nel giudizio, la Corte di Cassazione ribadisce i rigorosi vincoli fissati dalle regole civilistiche, negli articoli 2364 e 2365 del Codice civile, sostenendo che «la verifica dell'assemblea circa l'operato dei propri organi di gestione e controllo non è attribuita ai soci esclusivamente nell'interesse proprio, bensì nell'interesse della società all'integrità del proprio patrimonio sociale, della quale amministratori e sindaci sono solidalmente responsabili, anche nei confronti di terzi che entrano in contatto con la società».
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori italiani all'estero: retribuzioni convenzionali 2025

12/02/2025

Giornalisti autonomi: contribuzione INPGI per l'anno 2025

11/02/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in scadenza

11/02/2025

Opzione donna, Quota 103 e APE sociale: come fare domanda nel 2025

11/02/2025

Milleproroghe 2025: proroga della Rottamazione-quater e nuove scadenze per il CPB

11/02/2025

IMU: faq del Mef su prospetto delle aliquote

11/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy