La tutela della lavoratrice madre non si tocca

Pubblicato il 03 maggio 2013 La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10180 del 20 marzo 2013, depositata il 30 aprile 2013, si esprime sul caso di una lavoratrice madre che aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese.

L'Inps - sostenendo che per tale ritardo la donna non poteva fruire del periodo flessibile di maternità - aveva detratto una parte dell'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria relativa al quarto mese successivo al parto.

La Corte respinge il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempli comunque un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, destinataria di tutele e non di sanzioni. La mancata presentazione preventiva della documentazione non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità. La decisione dell'Inps di ridurre l'indennità da cinque a quattro mesi complessivi non ha fondamento legislativo “e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole e alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri”.
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