La tutela del lavoratore e del datore nei controlli in azienda. Articoli 2 e 3 dello Statuto

Pubblicato il 29 agosto 2010

Lo Statuto dei diritti del lavoratore (Legge 300 del 1970) regolamenta i controlli per la salvaguardia dell’integrità del patrimonio aziendale.

In particolare, l’articolo 2 della Legge recita: “Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.”

Il successivo articolo 3 dispone, invece: “I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.”. Il lavoratore deve dunque sapere da chi e con quali modalità è controllato. Nonostante ciò, la Cassazione afferma che i due articoli dello Statuto non fanno venir meno il potere che gli articoli 2086 e 2104 del Codice civile concedono all’imprenditore, di controllare – direttamente o per il tramite dell’organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che i dipendenti conoscono – l’adempimento delle prestazioni cui essi sono tenuti.

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