, con la sentenza n. 8012 depositata il 6 aprile 2006, stabilisce che il datore di lavoro non può trattenere l’indennità di malattia o procedere disciplinarmente verso il dipendente in malattia che si sia assentato dal proprio domicilio nelle ore della visita fiscale, se esso è in grado di dimostrare serie e valide ragioni, socialmente apprezzabili, dell’assenza. La decisione muove dal caso di un lavoratore risultato assente durante la visita fiscale poiché si era recato in un centro specializzato per effettuare la terapia che gli era stata prescritta.
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