La tassa è personale

Pubblicato il 20 novembre 2008
La Corte dei conti per la regione Veneto, nel testo del parere n. 128/2008, ha ribadito l'impossibilità di addebitare al bilancio comunale oneri relativi alle iscrizioni agli ordini o albi professionali dei lavoratori dipendenti. Tali oneri - quale quello del pagamento della tassa annuale di iscrizione all'albo degli avvocati - derivano da un obbligo di carattere strettamente personale e costituiscono un requisito richiesto anche per coloro che svolgano le attività alle dipendenze di un comune. In realtà, per questi soggetti, il vincolo di iscrizione deve sussistere non solo all'atto dell'assunzione per lo svolgimento dell'incarico specifico ma deve permanere per tutta la durata dell'incarico stesso. Spetta quindi al soggetto che ricopre il ruolo per il quale è richiesta l'iscrizione all'albo “l'onere di assicurarne nel tempo la sussistenza anche attraverso il pagamento della quota annuale prevista”.
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