Una “guida” per il ricorso alla disoccupazione a causa della sospensione del rapporto di lavoro (Legge 80/05) è stata stilata dall’Inps, con il messaggio 8087 del 14 marzo 2006, che interviene in seguito all’emanazione del decreto interministeriale che ha individuato le situazioni aziendali che danno titolo all’indennità di disoccupazione in caso di sospensione dell’attività lavorativa, sia per l’indennità ordinaria con requisiti normali sia con requisiti ridotti. Ai fini dell’indennizzabilità dei periodi di sospensione con la prestazione di disoccupazione, i lavoratori devono possedere i requisiti generali richiesti. La durata massima della prestazione non può superare le 65 giornate annue nell’anno mobile e potrà essere riconosciuta ai lavoratori sospesi dal 17 marzo 2005. stabilisce che l’indennizzabilità dei periodi di sospensione deve essere subordinata a un intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti, da consegnare all’Inps. Sempre alle sedi competenti dell’Istituto, i datori di lavoro dovranno inviare un elenco nel quale saranno indicati tutti i dati del lavoratore sospeso.
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