Il maxiemendamento al decreto legge n. 78/2010 – in attesa del via libera definitivo da parte della Camera – ha modificato l’articolo 39 che stabilisce i termini di sospensione dei versamenti per i Paesi dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
La nuova formulazione della manovra correttiva prevede che la sospensione dei versamenti tributari, dal 6 aprile dello scorso anno fino al 30 giugno 2010, può essere ulteriormente estesa al 20 dicembre 2010 per le imprese e i professionisti all’interno del cratere sismico.
La proroga riguarda: le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione; i soggetti collettivi, società di persone, società di capitali o altri soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro.
La sospensione interesserà anche la gestione Inps artigiani e commercianti, la gestione separata Inps dei professionisti e le varie casse di previdenza professionali. La ripresa dei pagamenti avverrà, senza sanzioni né interessi, in 120 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2011.
Per alcune categorie di contribuenti, come i dipendenti e i pensionati, la sospensione dei versamenti si è conclusa lo scorso 30 giugno: non scatta, dunque, lo slittamento al 20 dicembre prossimo. Analogamente restano esclusi dalla sospensione i datori di lavoro, i committenti di collaboratori coordinati e continuativi per i redditi dei rispettivi lavoratori, le banche e le imprese di assicurazione.
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