Nel comma 1094 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) si legge la seguente disposizione, che è già operativa: le società di persone (Snc, Sas, società semplice) e quelle a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli – che svolgono esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci – si considerano imprenditori agricoli. La norma ha carattere generale e produce effetti non solo di natura fiscale ma anche civilistica. In altre parole, le suddette società vengono assimilate agli imprenditori agricoli previsti dall’articolo 2135 del Codice civile e, di conseguenza, per esse scatta l’inquadramento in agricoltura anche ai fini previdenziali e per i contributi pubblici. Ai fini delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto, si precisa che il reddito delle suddette società-imprenditori agricoli è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di reddito del 25%. Per quanto riguarda l’Iva, i nuovi organismi possono rientrare nel regime speciale, a condizione che i prodotti ottenuti rientrino nella prima parte della tabella A allegata al Dm 19 marzo 2004.
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