La Snc diventa impresa individuale dopo lo scioglimento
Pubblicato il 14 febbraio 2015
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015 - nel caso di
nascita di un'impresa individuale a seguito di
trasferimento del patrimonio di una
società collettiva, non è preclusa la
dichiarazione del fallimento della società medesima
entro un anno dalla sua eventuale
cancellazione dal registro delle imprese.
Quando si tratta di
società di persone - ha precisato, altresì, la Suprema corte - l'
attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della
pluralità dei soci nell'ipotesi in cui quest'ultima sia venuta meno, può essere anticipatamente
interrotta dalla
scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di
continuare l'attività come impresa individuale.
Una vicenda come quella descritta, tuttavia,
non integra una trasformazione di una società da un tipo ad un altro nel senso tecnico di cui all'articolo 2498 del Codice civile, bensì un
rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e giuridica per natura, e non solo per forma.
E questa
trasformazione “atipica” è preceduta dallo
scioglimento della società e dalla
liquidazione della stessa e si conclude con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa.