La sentenza di revocatoria fallimentare costituisce titolo esecutivo anche prima del passaggio in giudicato

Pubblicato il 08 settembre 2011 Con sentenza n. 16737 depositata il 29 luglio 2011, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto la provvisoria esecutorietà di una sentenza di revocatoria fallimentare.

Tale tipo di decisione – sottolinea la Corte - anche se oggetto di impugnazione, “costituisce titolo esecutivo, anticipatamente rispetto al suo passaggio in giudicato, per il capo di condanna alle restituzioni verso la massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, nonostante la natura di accertamento costitutivo in cui tale azione si sostanzia”; ed infatti, non solo l'articolo 282 del Codice procedura civile non opera distinzioni fra tipologie di sentenze, ma anche la stessa riformata disciplina fallimentare contempera il credito della massa (che obbliga all'accantonamento di quanto restituito) con il credito del convenuto (ammesso con riserva).

La vicenda esaminata dai giudici di legittimità riguardava la decisione di accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare grazie a cui il curatore di un fallimento di una società catanese aveva ottenuto la restituzione, da parte di un istituto bancario, di una somma di 900mila euro. La banca si era opposta all'anticipazione della restituzione sulla base della non definitività della sentenza di revocatoria.
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