La semplice irregolarità del Durc non revoca l’appalto

Pubblicato il 15 marzo 2011 Il riscontro di una irregolarità contributiva di una impresa nei confronti dell’Inail – quando l’importo del debito verso l’Istituto assicuratore non supera un certo valore, soprattutto se analizzato alla luce della possibile compensazione con un credito verso lo stesso ente – non può fare revocare l'appalto di opera pubblica all'impresa vincitrice.

Dunque se dall’analisi del Durc dovesse emergere una irregolarità, ma di entità lieve - e con ciò si rinvia alla previsione del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, che fissa in 100 euro la soglia di “gravità” che impedisce il rilascio del certificato – l’impresa non può essere esclusa da gare di pubblico appalto.

A stabilirlo è la pronuncia n. 1288 del  24 febbraio 2011 della quarta sezione del Consiglio di Stato.

I Giudici riconoscono che il limite (100 euro) indicato come minimo debito contributivo dal Dm 27 ottobre 2007, è solo un valore che se anche superato deve essere debitamente valutato dalla stazione appaltante, che deve agire secondo quanto previsto dal bando di gara.

Nel caso specifico, in cui il bando di gara chiede una generica assenza di debiti senza quantificare la soglia di gravità degli stessi, la stazione appaltante ha il dovere di verificare che la violazione delle norme contributive che emerge dal documento di regolarità sia effettivamente “grave”, come richiede la legge ai fini dell'esclusione del concorrente. Inoltre, è sempre compito della stazione appaltante valutare gli elementi addotti dalla concorrente che risultano in contrasto con i dati riportati nel Durc. Solo nel caso in cui tale violazione evidenzi una gravità accertata dell’illecito (sostanziale e formale), si potrà escludere l’impresa dalla partecipazione alla gara d’appalto.
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