Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'importo che i datori di lavoro possono dedurre per i neoassunti è cinque volte maggiore. Esso risulta, invece, triplicato per le aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato. Le assunzioni di personale negli uffici, negli stabilimenti e nelle basi fisse ubicati nei territori di cui alle deroghe dell'articolo 87 citato, sono sempre agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che la sede legale o la residenza del datore sia ubicata altrove.
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