La rivalutazione fiscale conviene ai “piccoli”
Pubblicato il 20 maggio 2009
Anche i soggetti in contabilità semplificata, tra i quali i “minimi”, possono rivalutare gli immobili. Anzi, proprio per loro la rivalutazione appare maggiormente conveniente. È quanto emerge dalla lettura della recente circolare 22/E che, però, non detta le modalità e gli adempimenti a carico dei semplificati. L’operazione consiste, per tali categorie di contribuenti che non presentano un vero e proprio bilancio, semplicemente nell’adesione alla rivalutazione fiscale, essendo esclusi da quella meramente civilistica. Dovrà essere versata una sostitutiva e la riserva non è in sospensione d’imposta. Pertanto, trascorsi 5 anni e una volta ceduto il bene, se l’impresa vuole cessare l’attività o distribuire ai soci la riserva da saldo attivo, contrariamente alle imprese in ordinaria che pagheranno una sostitutiva del 10% o un’ulteriore tassazione ordinaria nel momento della distribuzione della riserva, non avrà ulteriore tassazione. Una volta rivalutato nel 2008 l’immobile, neanche nell’ipotesi in cui l’impresa torni in contabilità ordinaria, la riserva potrà essere in sospensione. Dunque, è sempre conveniente rivalutare considerato il modico importo della sostitutiva richiesta dal Dl 185/08.