La rivalutazione degli immobili integra il presupposto delle “particolari esigenze”

Pubblicato il 15 luglio 2009

Il decreto anticrisi ha previsto all’articolo 15 e 16 la possibilità di rivalutazione degli immobili di impresa estendendola a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica (società di capitali e di persone che non adottano i principi Ias) e con una continuità di iscrizione tra le immobilizzazioni. I beni rivalutati devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e la rivalutazione viene fatta nel bilancio successivo. Se tale attività richiede l’elaborazione di complesse perizie contabili è possibile far slittare i tempi di approvazione del bilancio entro il più ampio termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile), motivandone le ragioni sulla base delle particolari esigenze che la rivalutazione comporta. Come dettato dal Codice, le regole sullo slittamento dei termini sono da interpretare in modo rigido, lasciando la possibilità di approvazione nei maggiori termini solo a ristrette ipotesi. Quella della rivalutazione degli immobili d’impresa potrebbe essere considerata una di esse, date le particolari esigenze che la rivalutazione comporta, che possono ben giustificare lo slittamento dei termini di approvazione del bilancio. Sulla correttezza della proroga dell’approvazione del bilancio 2008 a fine giugno scorso si è espressa anche Assonime che, nella circolare n. 30 di ieri, esamina i diversi aspetti della disciplina di rivalutazione dei beni immobili delle imprese introdotta del decreto legge n. 185/08. Secondo l’Associazione, le operazioni di rivalutazione integrano i presupposti delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società e sono tali da legittimare il differimento del termine di approvazione del bilancio da 120 a 180 giorni. Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni richieste dal codice civile, la delibera non è invalida e non viene pregiudicata la regolarità della rivalutazione anche se, ai fini dell’esclusione dell’accertamento, è preferibile pagare le imposte dovute, anche quelle sostitutive sulla rivalutazione, nei termini ordinari e cioè senza avvalersi del più ampio termine del 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. La circolare 30 di Assonime si caratterizza anche per altri importanti elementi di novità. Primo fra tutti, il tentativo di assegnare alla rivalutazione valenza esclusivamente civilistica. Questa scelta nasce dall’esigenza di contrastare gli effetti negativi dell’attuale crisi economica internazionale, restituendo ai bilanci una maggiore consistenza patrimoniale senza obbligare le imprese a sopportare oneri fiscali. Resta ferma, comunque, la possibilità di estendere in via facoltativa gli effetti della rivalutazione anche ai fini fiscali, previo assoggettamento ad un’apposita imposizione sostitutiva.

Roberta Moscioni

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova Sabatini Capitalizzazione: al via le domande

01/10/2024

Sicurezza sul lavoro, il ruolo del preposto

01/10/2024

Confisca per equivalente e concorso di persone: applicazione secondo le SU

01/10/2024

Nuovo tasso per agevolazioni alle imprese da ottobre 2024

01/10/2024

Superbonus 110%, regole operative per le comunicazioni antifrode

01/10/2024

Processo telematico con accettazione automatica dei depositi

01/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy