Secondo l’agenzia delle Entrate l’atto di rinuncia del diritto di usufrutto segue il percorso previsto per l’estinzione dei diritti reali e sconta, quindi, le imposte dovute in misura proporzionale. A precisarlo è la risoluzione n. 25/E del 16 febbraio cui il Fisco riconosce la rinuncia all’usufrutto come una donazione che sconta oltre all’imposta stessa anche le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. L’aliquota dell’imposta di donazione si determina a seconda del rapporto di coniugio o di parentela eventualmente sussistente tra il rinunciante e il beneficiario della rinuncia (tra padre e figlio, per esempio, l’aliquota è il 4% e la franchigia è di un milione). Il caso in questione ha portato l’Agenzia ad approfondire il discorso che serve per comprendere quale è il trattamento fiscale applicabile alla rinuncia ad un diritto. La rinuncia può dar luogo all’applicazione dell’imposta di donazione e a quella di registro se si verificano alcune condizioni:
- se si ha un atto di rinuncia verso corrispettivo (rinuncia bilaterale) si deve applicare l’imposta proporzionale di registro;
- si ha un atto di rinuncia verso un soggetto diverso dal nudo proprietario (rinuncia “traslativa”) si applica l’imposta di registro o quella di donazione, a seconda che l’atto sia oneroso o gratuito;
- se si ha un atto unilaterale di rinuncia (rinuncia “abdicativa”) va applicata l’imposta di donazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Testo unico dell’imposta di donazione, che appunto concerne le rinunce abdicative.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".