La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Ddl approvato

Pubblicato il 24 marzo 2012 Durante il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, è stato approvato il Disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Le misure adottate tendono ad ottenere risultati in alcune macro-aree di intervento.

La prima riguarda gli istituti contrattuali esistenti; la seconda, le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; la terza, il Fondo di solidarietà per la tutela dei lavoratori nei settori non coperti da Cassa Integrazione Straordinaria; la quarta area è quella della tutela dei lavoratori anziani; la quinta area è quella dell’equità di genere; la sesta area di intervento riguarda le politiche attive e i servizi per l’impiego.

Il Ministero tende inoltre a creare, attraverso le politiche attive, canali di convergenza tra l’offerta di lavoro e la domanda (valutazione dei fabbisogni delle imprese e coerenza dei percorsi formativi dei lavoratori e delle professionalità disponibili), in un’ottica di facilitazione del punto di incontro tra chi offre lavoro e chi lo domanda.

Torniamo sugli istituti contrattuali. L’azione mira a preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, per giungere ad abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato. L’impianto generale individua un percorso privilegiato che vede nell’apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur volendo favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intende preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione.

Tra gli altri interventi, stesi in 26 pagine, i nuovi ammortizzatori sociali. Il Ministro vuole ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, limitare le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo, riordina e migliora le tutele in caso di perdita involontaria della occupazione; estende le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria; prevede strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento. La proposta di riforma con questo oggetto si articola su tre pilastri:

- assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale;
- tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà);
- strumenti di gestione degli esuberi strutturali.

Un intervento riguarda il licenziamento illegittimo. Con la riforma, si riduce l’incertezza che circonda gli esiti dei procedimenti eventualmente avviati a fronte del licenziamento. A tal fine, il minlavoro introduce una precisa delimitazione dell’entità dell’indennità risarcitoria eventualmente dovuta ed elimina alcuni costi indiretti dell’eventuale condanna. Grazie a questi provvedimenti, il costo sostenuto dal datore di lavoro in caso di vittoria del lavoratore è “svincolato” dalla durata del procedimento e dalle inefficienze del sistema giudiziario. E' anche deciso che il diritto alla reintegrazione nel posto del lavoro debba essere disposto dal giudice nel caso di licenziamenti discriminatori o in alcuni casi di infondatezza del licenziamento disciplinare. Negli altri casi, tra cui il licenziamento per motivi economici, il datore può essere condannato solo al pagamento di un’indennità. Particolare attenzione è riservata all’intento di evitare abusi.

È prevista, infine, l’introduzione di un rito procedurale abbreviato per le controversie in materia di licenziamenti, che ridurrà ulteriormente i costi indiretti del licenziamento. Viene, infatti, proposto un rito processuale più snello, quindi più veloce, per le controversie in tema di licenziamento. Dettati i termini della fase introduttiva, è rimessa quindi al giudice la scansione dei tempi del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel processo. Si conserva un'istruttoria vera e propria, ma eliminando le formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio.
 
Il tema è destinato ad essere trattato nelle specificità.
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