La riforma del lavoro con lacune
Pubblicato il 24 luglio 2012
Tra le novità sul lavoro intermittente, apportate dalla riforma del lavoro, c’è che la tipologia di rapporto citata non può essere utilizzata per i casi indicati dall'articolo 37 del Dlgs
276/2003 (abrogato), ossia per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, nonché in ulteriori periodi predeterminati dai contratti collettivi, di livello nazionale o territoriale. Ma questa regola è abrogata con l’articolo 37 e resta valida con l’articolo 34, che prevede l’utilizzo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Per sciogliere i dubbi, con scarso successo, è stata diffusa dal ministero del Lavoro la circolare interpretativa
18 del 18 luglio 2012, che spiega che l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente in periodi predeterminati è permesso solo se previsto dalla contrattazione collettiva. Ma, forse, con le annunciate prossime note si potranno ottenere chiarimenti più incisivi.
Anche la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con la
circolare 14 del 23 luglio 2012, interviene sulla portata delle norme recate dalla legge Fornero sul lavoro intermittente.
Il punto nodale delle perplessità è la mancanza di un periodo che traghetti le nuove regole. Il periodo di transizione sarebbe stato utile a imprenditori e Consulenti del Lavoro che si trovano a che fare con un iter regolatorio non ancora completato. L’esempio è il lavoro intermittente che presenta un nuovo regime sanzionatorio per la mancanza di comunicazione preventiva (già in vigore al 18 luglio 2012 e rivolta anche ai rapporti in corso), ma su cui non è concesso tempo per adeguarsi alle novità. L'iter regolatorio non ancora completato, ha costretto la Direzione generale Attività ispettive a invitare - con circolare 18/2012 - i propri ispettori di vigilanza a utilizzare prudenza e cautela nell'accertamento.
Anche la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente e le categorie interessate dal lavoro a chiamata sono questioni affrontate dalla Fondazione studi, che, infine, elenca alcune criticità che andrebbero risolte subito: come si potrà provare l’invio di un sms, quando ci sarà l’apposita previsione ministeriale? E bisognerebbe che si forniscano spiegazioni sia sulla previsione della circolare 18/2012 circa corresponsione della retribuzione e dei contributi per le giornate in cui non c’è stata prestazione lavorativa a fronte di una comunicazione preventiva (non modificata) che la ricomprendeva, sia sulla riconduzione al lavoro sommerso in
ipotesi di prestazioni rese dopo il 18 luglio 2013 per contratti incompatibili con le nuove regole.
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