La ricevuta di invio del Telegramma costituisce prova certa della spedizione
Pubblicato il 21 giugno 2011
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
13488 del 21 giugno 2011 - “
un telegramma (così come una lettera raccomandata) anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta”. Da tale prova – continua la Corte - consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione stessa e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto.
Questa produzione – spiega la Suprema corte – non ha ovviamente valore di presunzione
iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto potendo il destinatario confutare detta circostanza con una prova contraria.
Tuttavia, nella vicenda di specie - relativa ad una richiesta di risarcimento danni inviata all'assicurazione a mezzo di telegramma - detta confutazione non c'era stata non essendo stati addotti elementi di prova al riguardo quali, ad esempio, la circostanza che il plico non contenesse alcuna lettera, o ne contenesse una di contenuto diverso.