L’efficacia della revisione dell’assegno divorzile, in presenza di un accadimento che la giustifichi, decorre dalla domanda di modificazione medesima presentata dall’ex coniuge obbligato.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione – ordinanza n. 10787 del 3 maggio 2017 -accogliendo le ragioni di un uomo avverso la decisione con cui la riduzione dell’assegno divorzile era stata fatta decorrere dalla data del deposito della sentenza della Corte d’appello nel giudizio di rinvio, nonostante fosse stato accertato che la causa giustificatrice della riduzione medesima – ed ossia la perdita di lavoro da parte del ricorrente – era già intervenuta al momento della presentazione del ricorso.
In definitiva, la decorrenza della revisione è stata rideterminata al momento della domanda introduttiva del giudizio.
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