La relazione dei revisori è prova
Pubblicato il 17 marzo 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
5926 del 12 marzo 2009, nell’accogliere il ricorso contro l’Amministrazione che disconosceva alcuni costi di manutenzione da svariati milioni di una compagnia aerea con casa madre ad Hong Kong ma sede in Italia, ha chiarito che la relazione della società di revisione prova i costi in bilancio delle grandi aziende. Nello specifico, il Fisco aveva ritenuto la copia del bilancio, la copia della comunicazione relativa alla ripartizione dei costi in oggetto inviata dalla casa madre e la relazione della società di revisione insufficienti a provare le spese. Il Fisco, sentenziano invece gli ermellini, deve ritenere valide le deduzioni dei costi, se e nella misura in cui risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all’esercizio di competenza, a meno che non riesca a provare l’errore del revisore. La Corte approfitta della pronuncia per elencare i documenti necessari alla prova contraria, che sono: “
quelli che dimostrano il carattere omissivo del comportamento del revisore, quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, quelli che sono stati occultati e quelli che consentono di provare i travisamenti del controllo”.