La registrazione non è necessaria per i giornali telematici
Pubblicato il 18 settembre 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 23230 del 2012, ha precisato che il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa per come definito dall'articolo 1 della Legge n. 47/1948 ed ossia come attività di riproduzione tipografica e di destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
La registrazione dei giornali online – continua la Corte – è stata introdotta dalla normativa di cui alla Legge n. 62/2001, soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria. Disciplina, questa, ribadita dalla successiva normativa di cui al Decreto legislativo n. 70/2003, ai sensi della quale la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla Legge n. 62/2001.
Ne discende che l'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online, con conseguente applicabilità, in caso di omessa registrazione, della sanzione penale di cui all'articolo 16 della Legge sulla stampa,
“costituisce interpretazione analogica in "malam partem" non consentita ai sensi dell'articolo 25, comma secondo, della Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale”.
Nella specie, è stata esclusa la sussistenza di responsabilità penale a carico di un uomo che aveva intrapreso la pubblicazione di un giornale di informazione civile telematico senza averne effettuato la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale competente per tale adempimento.