La Rc auto deve coprire anche i danni morali se il diritto nazionale lo prevede

Pubblicato il 25 ottobre 2013 La normativa comunitaria in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, va interpretata nel senso che l'assicurazione obbligatoria deve garantire il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime, decedute, di incidenti stradali, qualora e nei limiti in cui “tale risarcimento sia previsto, in forza della responsabilità civile dell'assicurato, dalla normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale”.

Inoltre, gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi impediscono l'esistenza di disposizioni nazionali secondo cui l'assicurazione obbligatoria copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale “solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5”.

E' quanto sancito dalla Corte di giustizia Ue nel testo di due sentenza pronunciate il 24 ottobre 2013 rispettivamente con riferimento alla causa C-22/12 e alla causa C-277/12.

Spetta, quindi, agli Stati membri la possibilità di disciplinare le modalità di risarcimento del danno morale da incidente stradale posto che le direttive europee sull'assicurazione Rc auto si limitano a prevedere l'obbligo per le compagnie di coprire anche i danni alle persone senza mai andare sotto i massimali previsti dalle direttive stesse.
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