La sentenza della Corte di Cassazione n. 1302/06 esprime, valutando un caso di subentro nella concessione di un servizio di autotrasporto, il principio che il lavoratore abbia diritto al rispetto delle mansioni di assunzioni e alla tutela della professionalità che ha acquisito nel singolo rapporto, ma non possa anche fare rivendicazioni di sorta su mansioni che ha svolto in precedenti esperienze di lavoro. E' scritto, in pronuncia, che: "...nel rapporto di lavoro di diritto privato la carriera professionale si svolge soltanto nell'ambito del singolo rapporto di lavoro".
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