La procura per il ricorso in Cassazione va rilasciata dopo la sentenza di appello
Pubblicato il 19 luglio 2011
Per la Terza sezione di Cassazione – sentenza n.
15710 del 18 luglio 2011 – la procura conferita per la predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità in Cassazione è valida solamente se rilasciata al legale in una data successiva alla sentenza di appello impugnata; tale prescrizione – sottolinea la Corte – risponde all'esigenza di assicurare, coerentemente con il principio del giusto processo, la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale.
Pertanto, è da considerare come inammissibile il ricorso in Cassazione la cui procura alle liti sia stata rilasciata a margine di un atto del giudizio di merito e prima, dunque, del deposito della sentenza di appello.