La presenza del praticante non ha incidenza sull'autonoma organizzazione
Pubblicato il 24 luglio 2013
Secondo la Corte di cassazione, Sesta sezione civile – sentenza n.
17920 del 23 luglio 2013 – la presenza di tirocinanti legali presso lo studio professionale non ha rilievo, di per sé, ai fini della ravvisabilità di una stabile e autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell'imposta Irap.
Come anche ricordato nel testo della sentenza n. 8834/2009 dalla medesima Corte di legittimità, infatti, l'utilizzo di un collaboratore che non sia ancora avvocato “
non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo”.