La precedente pronuncia per bancarotta non esclude altri reati

Pubblicato il 27 aprile 2011 La Corte di cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza pronunciata nei giorni scorsi e di cui si attende il deposito delle motivazioni, ha ribaltato la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto non dovesse penalmente procedersi nei confronti di un imprenditore per l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, sull'assunto che già esisteva, in capo allo stesso, una precedente sentenza relativa ad altri fatti di bancarotta.

Per il Gup, infatti, in considerazione del carattere unitario del reato, la presenza di una sentenza passata in giudicato non consentiva l'inizio di un nuovo processo in relazione a ulteriori e diversi fatti di bancarotta, successivamente accertati.

Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, nella specie non si sarebbe determinata alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto si procedeva con azione autonoma a carico dello stesso imputato per lo stesso reato di distrazione, ma su oggetti diversi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Messaggi WhatsApp come prova nel giudizio civile

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Decontribuzione Sud PMI 2025, come si applica e quanto si risparmia

06/02/2025

Inail, come e quando compilare il modello OT23

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy