La pena deve seguire, non precedere, il fatto criminoso

Pubblicato il 12 luglio 2014 Secondo la Consulta – sentenza n. 198 dell'11 luglio 2014 - non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 657, comma 4, del Codice di procedura penale, sollevata con riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

La norma censurata è quella ai sensi della quale, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato per il quale è stata inflitta la pena che deve essere eseguita.

Le ragioni dello sbarramento temporale

In particolare, secondo la Corte costituzionale lo sbarramento temporale contemplato nella norma si giustifica alla luce di due ordini di considerazioni.

In primo luogo, lo stesso è imposto dall'esigenza di evitare che l'istituto della fungibilità si risolva in uno stimolo a commettere reati, trasformando il pregresso periodo di carcerazione in una riserva di impunità utilizzabile per elidere le conseguenze di futuri illeciti .

In secondo luogo, lo sbarramento risponde ad una fondamentale esigenza logico-giuridica che la pena debba comunque seguire, e non già precedere, il fatto criminoso cui accede e che mira a sanzionare.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 17/2/2025

21/02/2025

Metalmeccanica artigianato. Preavviso

21/02/2025

Cassazione: tenuità del fatto retroattiva anche con più fatture false

21/02/2025

Avvocati e commercialisti: in arrivo le regole per diventare certificatori fiscali

21/02/2025

E' legge il Milleproroghe 2025: rottamazione-quater con domanda entro aprile

21/02/2025

Dimissioni per fatti concludenti, nuovo codice Uniemens

21/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy