Nella norma di comportamento n. 166 emessa dall’Associazione italiana dottori commercialisti è stata esaminata l’applicazione della Pex (articolo 87 del Tuir) alle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società immobiliari. L’argomento presenta molteplici criticità che hanno richiamato l’ulteriore specificazione. In primo luogo è stata esaminata la presunzione assoluta, secondo cui la locazione dell’immobile-merce potrebbe determinare l’applicazione della presunzione di non commercialità ai fini della Pex. La conclusione che evidenzia la norma n. 166 è che le società immobiliari che hanno come oggetto esclusivo o principale la compravendita di immobili possono ritenersi al riparo dalla norma antielusiva in relazione agli immobili merce locati, solo in presenza di ripetuti atti di compravendita. Se la locazione perde i requisiti di occasionalità e strumentalità alla cessione, i fabbricati verranno riclassificati in bilancio tra le immobilizzazioni. Da tale classificazione deriva, quindi, la necessità di valutare la strumentalità della locazione e dunque la possibilità di applicare la presunzione assoluta di non commercialità.
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