La nuora non restituisce l'immobile in comodato. I suoceri vanno risarciti

Pubblicato il 28 luglio 2015

Con sentenza n. 15757 depositata il 27 luglio 2015, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso di due coniugi, che avevano agito nei confronti della nuora per la restituzione di un immobile di loro proprietà (oltre al risarcimento dei danni), concesso in comodato a quest'ultima in occasione del matrimonio con il loro figlio, da cui si era poi separata.

I coniugi, in particolare, ricorrevano avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello, pur accordando la restituzione, aveva tuttavia negato il risarcimento del danno, poichè asseritamente carente di prova ed allegazione. Ad avviso dei ricorrenti, al contrario, avrebbe dovuto riconoscersi l'utilità patrimoniale del loro appartamento occupato senza titolo, e quindi provvedersi alla aestimatio del relativo danno, anche facendo riferimento a criteri equitativi di liquidazione.

La Cassazione in proposito, accogliendo la censura, ha chiarito come l'emergenza o meno di un danno, in tale circostanza, debba valutarsi in relazione all'atteggiarsi del godimento al momento dell'occupazione altrui, se configuri o meno, cioè, una privazione della facoltà di godimento com'era in atto.

Se la cosa, ad esempio, non era occupata direttamente dal titolare, nè gli procurava un'indiretta fonte di utilità (come un terreno incolto), allora non risulta configurabile alcun danno per effetto della privazione.

Se invece il titolare godeva direttamente del bene o ne traeva un godimento indiretto (ad esempio mediante locazione), allora il danno – da allegare e dimostrare – si configura come lucro cessante.

Ora nel caso di specie, il bene illecitamente occupato è costituito da una mansarda, ovvero, da un bene di per sè fruttifero.

La Corte territoriale dunque – a parere della Cassazione – avrebbe dovuto riconoscere l'utilità patrimoniale dell'appartamento in questione e provvedere alla estimatio del relativo danno, anche mediante criteri equitativi, come potrebbe essere l'individuazione del corrispettivo della locazione dal proprietario a terzi

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