La non proprietà dello studio aiuta ad ottenere il rimborso dell’Irap

Pubblicato il 11 maggio 2011 Due sentenze della Corte di Cassazione – la n. 10271 e la n. 10295, depositate in cancelleria il 10 maggio 2011 - affrontano il tema del rimborso dell'Irap indebitamente versata da due professionisti (medici convenzionati), che non possedevano un'autonoma organizzazione e in più avevano preso in affitto lo studio. L’Amministrazione finanziaria aveva presentato ricorso, rifiutando il rimborso dell’imposta regionale.

La Sezione tributaria della Corte, senza aggiungere nulla di nuovo al vuoto legislativo in materia, ha solo ribadito ciò che da tempo fa parte della giurisprudenza ordinaria e cioè:

- l'esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al Dpr n. 917/1986, è escluso dall'applicazione dell'Irap solo nel caso in cui si tratti di attività non autonomamente organizzata (autonoma organizzazione), il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato;
- il professionista svolge la sua attività in studi in affitto e con mezzi contenuti, per cui è autorizzato a chiedere il rimborso del tributo.

Un intervento legislativo per far chiarezza sul tema della restituzione dell’Irap appare, a questo punto, sempre più auspicabile. Nel frattempo, i Supremi giudici sembrano regolarsi in tal modo: negare il rimborso agli studi associati che, per dimensioni e organizzazione, superano senz'altro la soglia minima per l'obbligo al versamento dell'imposta. Accordarlo a chi svolge la propria attività avvalendosi di pochissimi mezzi e senza l’ausilio di dipendenti.
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