La mera titolarità di redditi da lavoro dipendente non esonera dalla dichiarazione

Pubblicato il 31 ottobre 2017

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25581 del 27 ottobre 2017, ha respinto il ricorso di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, ritenendo di esserne esonerato, senza che il sostituto d’imposta avesse operato, per i suoi redditi da dipendente di vari datori, il “conguaglio complessivo”.

Invece, l’esonero riguarda solo i percettori di redditi con ritenuta alla fonte (a titolo di imposta e non di acconto). La mera titolarità di redditi da lavoro dipendente non è sufficiente a costituire il presupposto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in difetto delle ulteriori condizioni. Dunque: è tenuto a presentare il modello 730 il contribuente che ha lavorato come dipendente per diverse società.

Il dipendente non può fermarsi alla semplice richiesta di conguaglio

La Cassazione spiega che solo la concreta effettuazione del conguaglio complessivo, e non la semplice richiesta da parte del dipendente, rende possibile stabilire e quantificare l’imposta finale dovuta sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, tenendo conto delle detrazioni spettanti.

Pertanto, solo in virtù del “conguaglio complessivo” l’accantonamento effettuato dal sostituto d’imposta può essere determinato in misura tale che la somma trattenuta consenta al sostituito di adempiere in modo integrale e in via definitiva ai propri obblighi tributari per quella parte di reddito assoggettata a tassazione, con conseguente attivazione dell’esonero dall’obbligo dichiarativo.

Le stesse istruzioni per la compilazione del modello 730 adottate anche negli anni di imposta in considerazione e rivolte alla platea dei contribuenti, dettano:

"Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy