La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25581 del 27 ottobre 2017, ha respinto il ricorso di un contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi, ritenendo di esserne esonerato, senza che il sostituto d’imposta avesse operato, per i suoi redditi da dipendente di vari datori, il “conguaglio complessivo”.
Invece, l’esonero riguarda solo i percettori di redditi con ritenuta alla fonte (a titolo di imposta e non di acconto). La mera titolarità di redditi da lavoro dipendente non è sufficiente a costituire il presupposto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in difetto delle ulteriori condizioni. Dunque: è tenuto a presentare il modello 730 il contribuente che ha lavorato come dipendente per diverse società.
La Cassazione spiega che solo la concreta effettuazione del conguaglio complessivo, e non la semplice richiesta da parte del dipendente, rende possibile stabilire e quantificare l’imposta finale dovuta sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, tenendo conto delle detrazioni spettanti.
Pertanto, solo in virtù del “conguaglio complessivo” l’accantonamento effettuato dal sostituto d’imposta può essere determinato in misura tale che la somma trattenuta consenta al sostituito di adempiere in modo integrale e in via definitiva ai propri obblighi tributari per quella parte di reddito assoggettata a tassazione, con conseguente attivazione dell’esonero dall’obbligo dichiarativo.
Le stesse istruzioni per la compilazione del modello 730 adottate anche negli anni di imposta in considerazione e rivolte alla platea dei contribuenti, dettano:
"Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
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