La mediazione procede anche senza la parte convocata

Pubblicato il 18 aprile 2015 Con ordinanza del 9 aprile 2015, il Tribunale di Roma, sezione tredicesima, ha stabilito che si possa procedere alla mediazione anche in assenza della parte convocata e che, in tale circostanza, il mediatore possa comunque disporre una consulenza tecnica e formulare la proposta.

La vicenda in questione riguarda un caso di responsabilità medica in cui il soggetto danneggiato aveva attivato un procedimento di mediazione obbligatoria, a cui la società convocata non si era tuttavia presentata.

Nonostante ciò, su richiesta dell’attrice, il mediatore aveva comunque nominato un medico legale perché rendesse perizia tecnica e, sulla base di questa, formulato una proposta conciliativa.

La validità della perizia in questione – nonché la sua utilizzabilità nel giudizio successivamente instaurato – era stata tuttavia contestata sia dalla società convenuta (regolarmente convocata ma assente in mediazione) che dalla compagnia assicuratrice e dai medici che avevano effettuato l’intervento (soggetti invece non convocati in mediazione).

Sulla questione della proseguibilità della mediazione pur in assenza della parte invitata, ha stabilito il Tribunale, che nessun divieto è previsto in proposito dal D.Lgs 28/2010 (istitutivo della mediazione obbligatoria). Anzi, alcune previsioni della presente normativa– tra l’altro, congegnata proprio al fine di scoraggiare l’assenza – sembrano proprio suggerire questa interpretazione. Né la giurisprudenza, né i provvedimenti ministeriali in materia, né tantomeno la recente modifica legislativa di cui al D.L. 69/2013, sembrano condurre a diversa soluzione.

Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha poi confermato la possibilità di espletare consulenza tecnica in fase di mediazione, pur in assenza di controparte, in base al menzionato D.Lgs 28/2010 (art. 8).

E la consulenza in tal modo disposta - in considerazione della natura non decisionale della mediazione –può pacificamente estendersi, nel giudizio successivo, anche ai soggetti che non abbiano partecipato alla mediazione perché non convocati (nella fattispecie, la compagnia assicuratrice ed i medici).

Nulla osta infine, nella fattispecie, alla formulazione, da parte del mediatore, di proposta conciliativa sulla base di detta consulenza, in quanto facoltà anche prevista dalle disposizioni del Regolamento dell’Organismo di mediazione compulsato dall’attrice; disposizioni tra l’altro mai contestate dai convenuti.
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