L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa diffuso ieri ha sancito che dal 1° gennaio 2007, il pagamento dell’imposta di bollo avviene presso gli intermediari convenzionati con l’Agenzia, che rilasciano i relativi contrassegni telematici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 80, della legge 296/06. La nuova disposizione sulle modalità di pagamento dell’imposta di bollo (nuovo art. 3 del Dpr 642/1972) stabilisce che questa si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata allo stesso decreto:
- mediante pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, il contrassegno;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’agenzia delle Entrate o ad altri ufficiali autorizzati o mediante il versamento in un conto corrente postale.
Nel comunicato si precisa, inoltre, che per favorire lo smaltimento di eventuali scorte, le marche da bollo cartacee potranno essere ancora usate, fino al varo del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che le dichiarerà fuori corso.
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