I recenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio forniscono nuove istruzioni anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano cambi e, per la prima volta, la normativa si applica anche ai Confidi, iscritti all’elenco dell’articolo 155 del Tub. Ma la questione più rilevante riguarda l’estensione della registrazione nell’archivio unico (Aui) a carico di finanziarie e holding (iscritte rispettivamente agli elenchi ex articoli 106-107 e 113 del Tub), che dal primo giugno 2006, oltre alla registrazione dei rapporti di garanzia, dovranno registrare anche le operazioni di bonifico. Sul rilascio di garanzie, si specifica che l’operazione dovrebbe essere registrata una sola volta come rapporto continuativo senza, quindi, indicare l’importo né le sue modifiche. Con riferimento, invece, al nuovo obbligo di registrazione dei bonifici a carico delle finanziarie emergono due ordini di problemi. Il primo riferito alle holding di piccole dimensioni, che verrebbero ad essere aggravate da una mole di informazioni e registrazioni spesso troppo onerosa rispetto alla loro struttura, affidando così a centri di servizi il compito di registrare i soli rapporti continuativi. Il secondo riferito alle grandi holding, che attraverso sistemi internazionali di cash pooling operano esclusivamente tramite bonifico. A tale punto sembra auspicabile un chiarimento sul soggetto su cui deve gravare l’onere della registrazione senza generare duplicazioni negli archivi degli intermediari, a meno che non si tratti di soggetti che effettuano bonifici con controparte estera.
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