La fragilità mentale non determina inadeguatezza al ruolo di padre

Pubblicato il 21 gennaio 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 23913 del 2012 – è da ritenere inadatto a ricoprire il ruolo di padre esclusivamente il soggetto che sia ”stabilmente inserito nella criminalità organizzata o sia detenuto per gravi reati, in ragione delle connotazioni fortemente negative sulla personalità del minore che tale ambiente può determinare”, ma non la persona affetta da una psicopatologia come la alessimia.

E’ la stessa Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – ricorda la Corte – ad affermare, al suo articolo 7, il diritto del minore a conoscere i suoi genitori, diritto che può trovare limiti solo se dalla pura e semplice attribuzione della genitorialità possa derivare un danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del bambino. Circostanza non rinvenibile nel caso esaminato in cui, secondo i consulenti tecnici d'ufficio interpellati dal giudice, la patologia del padre non impediva a quest’ultimo, anche se mentalmente fragile, di svolgere il suo ruolo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy