E’ stata confermata dalla Cassazione - sentenza n.10207 del 26 aprile 2017 - la decisione di merito con cui era stata accertata l’insussistenza delle condizioni per la cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico di un padre nei confronti della figlia maggiorenne.
Nella specie, la Corte d’appello aveva ritenuto non provato né che la ragazza avesse conseguito l’indipendenza economica né che avesse rifiutato concrete opportunità lavorative.
Con specifico riferimento, poi, alla prosecuzione del corso di studi oltre la laurea triennale, i giudici di merito avevano considerato – con valutazioni che la Suprema corte ha ritenuto “non soggette al sindacato di legittimità” - che si trattasse di una scelta finalizzata a un utile inserimento nel mondo lavorativo corrispondente alle inclinazioni personali della figlia e compatibile con la sua età al momento della decisione e con le condizioni socio-economiche della famiglia.
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