La disdetta scritta della P.a. dalla locazione prevale sui fatti

Pubblicato il 10 maggio 2017

Nell’ambito dell’attività di diritto civile della pubblica amministrazione, vige il principio formalistico dell’atto scritto “ad substantiam.

In detto contesto, l’invio della disdetta da un contratto di locazione nel termine previsto negozialmente, impedisce che possa ritenersi prorogatoper facta concludentia” il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita.

Disdetta scritta revocabile solo con altro atto scritto

Difatti, una volta verificati gli effetti della disdetta, le parti possono porla nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale che, nel caso della P.a., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti.

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 11231 depositata il 9 maggio 2017.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno ribaltato la decisione di merito con cui era stato rigettato il ricorso promosso dall’ente proprietario di un immobile, condotto in locazione, e volto all’accertamento della cessazione di efficacia del rapporto di locazione medesimo, in seguito ad intimazione di finita locazione inviata per raccomandata al conduttore.

I giudici di merito, pur rilevando la regolare trasmissione dell’intimazione di finita locazione, avevano ritenuto che il lungo tempo successivamente trascorso nella totale inerzia dell’ente pubblico fino alla notifica del ricorso, con la protratta occupazione dell’immobile da parte del coniuge succeduto nel rapporto locativo e senza che l’amministrazione avesse avanzato alcuna pretesa di rilascio, inducesse a considerare l’esistenza di un manifestazione tacita di rinuncia alla intimata cessazione del rapporto, che pertanto, era stato inteso come rinnovato.

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